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Contributo in conto interessi legge 21 del 2011

Alpifidi è abilitato dalla L.R. della Valle d’Aosta a gestire ed erogare i contributi in conto interessi ad abbattimento del costo dei finanziamenti a favore di imprese e di liberi professionisti operanti sul territorio Regionale ai sensi della L.R. del 1 Agosto 2011 n.21. L’entità del contributo è determinato da Alpifidi nella misura massima del 75 per cento della quota di interessi sostenuta dal soggetto beneficiario, nell’anno solare antecedente a quello della concessione del contributo, e, in ogni caso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale. Sono finanziabili mediante i contributi le seguenti operazioni:

a) di investimento, intendendosi per tali le spese sostenute dai soggetti beneficiari per:

  1. l’acquisto di beni immobili, compreso il terreno, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento degli stessi;
  2. l’acquisto di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e alla riduzione delle sostanze inquinanti, da destinare alle attività dei soggetti beneficiari;
  3. l’acquisto e l’impianto di aziende, compreso l’avviamento, la promozione e la distribuzione di prodotti aziendali, nonché l’attività di ricerca e l’acquisto di brevetti;

b) finalizzate al consolidamento del debito a breve termine sia attraverso finanziamenti concessi dalle banche sia erogati direttamente da Alpifidi. Tali convenzioni devono prevedere:

  1. che i finanziamenti concessi a ciascun soggetto beneficiario non superino l’importo di 300.000 euro;
  2. che la durata dell’ammortamento dei finanziamenti sia compresa tra i 19 e i 180 mesi;
  3. che il tasso dei finanziamenti a medio e lungo termine risulti inferiore di almeno un punto percentuale rispetto a quello dei finanziamenti a breve termine oggetto di consolidamento;

c) finalizzate al reperimento delle risorse necessarie a consentire il conferimento a fondi pensione a base territoriale regionale del trattamento di fine rapporto maturando;

d) di anticipazione su cessioni di credito commerciali (factoring);

e) di investimento realizzate attraverso lo strumento della locazione finanziaria. Sono ammesse a contributo le spese per investimento effettuate nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di garanzia o di finanziamento ad Alpifidi o ancora da effettuarsi al momento della presentazione della medesima. Tutte le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate annualmente dalle imprese e dai liberi professionisti ad Alpifidi.