Whistleblowing
SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DELL’UNIONE EUROPEA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, Alpifidi S.C. ha attivato un proprio canale di segnalazione, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La gestione del canale di segnalazione è affidata all’Organismo di Vigilanza.
Il segnalante può effettuare la segnalazione all’Organismo di Vigilanza di Alpifidi S.C. mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:
- in forma scritta tramite piattaforma crittografata, accessibile al seguente link
- in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell’incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura dell’Organismo di Vigilanza mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In quest’ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.
Qualora un Componente l’Organismo di Vigilanza risulti persona coinvolta, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto. In particolare, lo stesso potrà rivolgersi direttamente all’ANAC tramite il canale di segnalazione dalla stessa messo a disposizione e raggiungibile tramite il link che segue: https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/
Le segnalazioni possono essere effettuate:
- dai dipendenti, a qualsiasi titolo, di Alpifidi S.C.;
- dai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (lavoro autonomo), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 del Codice di procedura civile e all’art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (collaborazioni organizzate del committente), che svolgono la propria attività lavorativa in favore di Alpifidi S.C.;
- dai lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Alpifidi S.C.;
- dai liberi professionisti e dai consulenti che prestano la propria attività lavorativa in favore di Alpifidi S.C.;
- dai volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Alpifidi S.C.;
- dalle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di Alpifidi S.C., anche in via di mero fatto.
La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:
- quando il rapporto giuridico di cui sopra è in corso;
- quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Rientrano tra le condotte per cui è possibile effettuare una segnalazione:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) che seguono;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Alpifidi S.C. che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) che seguono;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al Decreto. Tra questi:
Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; |
Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; |
Sicurezza dei trasporti; |
Salute pubblica; |
Tutela dell’ambiente; |
Protezione dei consumatori; |
Appalti pubblici; |
Sicurezza e conformità dei prodotti; |
Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. |
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati alle lettere c), d) ed e).
Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza di effettuare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione – nella maniera più circostanziata possibile – tutte le informazioni sulla violazione di cui è a conoscenza.
La segnalazione deve in ogni caso esplicitare:
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
Possono essere allegati documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Non sono ammesse né verranno prese in considerazione segnalazioni generiche, informazioni che siano già di dominio pubblico, ovvero fondate su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti.
Eventuali segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza; in particolare, Alpifidi S.C. prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).