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COVID-19

Alpifidi: interventi a sostegno della liquidità aziendale

Modalità di richiesta: per maggiori informazioni contattare i recapiti 348.7676951 / 334.6719767 o inviare una mail all’indirizzo commerciale@alpifidi.it

DECRETO LIQUIDITA’ – ART. 13, FONDO CENTRALE DI GARANZIA: interventi a sostegno della liquidità aziendale per il tramite di Alpifidi

FINANZIAMENTI SINO A 25.000 EURO

Finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità art. 13, comma 1), lettera m).

Beneficiari: imprese, lavoratori autonomi, professionisti* la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID 19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47)

Caratteristiche dei finanziamenti:

  • Importo massimo 25.000 euro
  • durata massima di 72 mesi
  • preammortamento non inferiore a 24 mesi
  • importo non superiore al 25% del fatturato (ultimo disponibile o da autocertificazione per le imprese nate dopo il 1.1.2019)
  • finalità: nuova finanza
  • tasso calmierato ai sensi del Decreto
  • garanzia gratuita del Fondo di Garanzia pari al 100% del finanziamento

Tipologia di aiuto: 3.1 – Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni.

*anche non iscritti ad Albi o agli Ordini

FINANZIAMENTI >25.000 SINO A 800.000 EURO

Finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità art. 13, comma 1), lettera n).

Beneficiari: PMI sino a 499 dipendenti e con fatturato non superiore ai 3,2 mln di euro, sino a 499 dipendenti, la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID 19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47)

Caratteristiche dei finanziamenti:

  • importo massimo 800.000 euro
  • durata massima di 72 mesi
  • importo non superiore al 25% del fatturato (ultimo disponibile) ovvero al doppio della spesa salariale
  • garanzia di Valfidi al 100% e ricorso alla garanzia gratuita del Fondo di Garanzia per il 90%

Tipologia di aiuto: 3.2 – Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni

FINANZIAMENTI SINO A 5.000.000 EURO

Finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità art. 13, comma 1), lettera d).

Beneficiari: imprese, lavoratori autonomi, professionisti la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID 19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47)

Caratteristiche dei finanziamenti:

  • Importo massimo 5.000.000 euro
  • garanzia di Valfidi al 90% e ricorso alla garanzia gratuita del Fondo di Garanzia per il 100%
  • durata massima di 72 mesi
  • importo non superiore al 25% del fatturato (ultimo disponibile) ovvero al doppio della spesa salariale

Tipologia di aiuto: 3.2 – Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni

ovvero

  • importo massimo 5.000.000 euro
  • garanzia di Valfidi al 80% e ricorso alla garanzia gratuita del Fondo di Garanzia per il 90%

Tipologia di aiuto: REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE “De Minimis”

FINANZIAMENTI DI CONSOLIDAMENTO/RISTRUTTURAZIONE

Finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità art. 13, comma 1), lettera n).

Beneficiari: PMI sino a 499 dipendenti e con fatturato non superiore ai 3,2 mln di euro, sino a 499 dipendenti, la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID 19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47)

Caratteristiche dei finanziamenti:

  • importo massimo 800.000 euro
  • Il finanziamento oggetto di ristrutturazione deve essere aggiuntivo per almeno un 10% di maggiore liquidità
  • garanzia di Valfidi al 100% e ricorso alla garanzia del Fondo di Garanzia per il 80%
  • durata massima di 72 mesi
  • importo non superiore al 25% del fatturato (ultimo disponibile) ovvero al doppio della spesa salariale

Tipologia di aiuto: 3.2 – Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni

Finanziamenti previsti dal Decreto Liquidità art. 13, comma 1), lettera e).Beneficiari: PMI sino a 499 dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID 19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47)

Caratteristiche dei finanziamenti:

  • importo massimo 5.000.000 euro
  • garanzia di Valfidi al 80% e ricorso alla garanzia gratuita del Fondo di Garanzia per il 90%.
  • Il finanziamento oggetto di ristrutturazione deve essere aggiuntivo per almeno un 10% di maggiore liquidità per operazioni non già assistite da garanzie del Fondo

Tipologia di aiuto: REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE “De Minimis”

Modalità di richiesta: per maggiori informazioni contattare i recapiti 348.7676951 / 334.6719767 o inviare una mail all’indirizzo commerciale@alpifidi.it

SOSPENSIONE RATE SUI FINANZIAMENTI

Per richiedere le sospensioni delle rate dei mutui ai sensi delle moratorie (di cui art. 56 DL Cura Italia, Accordo sul credito 2019 e Banca), l’impresa dovrà rivolgere la domanda direttamente all’Istituto finanziatore.

Misure e FAQ del Governo

Si riportano di seguito le FAQ del Ministero Economia e Finanze: